Prorogato al 1° Gennaio 2025 l’obbligo per tutte le strutture alberghiere ed extra-alberghiere di esporre e pubblicare il CIN – Codice Identificativo Nazionale su tutti i canali di promozione online utilizzati. La notizia è stata diffusa il 23 ottobre, poco prima del limite di 60 giorni dopo i quali la norma, pubblicata il 1° settembre 2024 sulla Gazzetta Ufficiale, sarebbe diventata effettiva.
Dopo il 1° Gennaio, chi non ottempera alla direttiva (art. 13 ter DL n. 145/2023) potrà incorrere nelle sanzioni previste: fino a 8000 euro per la mancata esposizione fuori dall’immobile e fino a 5000 euro per l’omessa pubblicazione negli annunci. Vediamo nei dettagli come fare per mettersi in regola e cosa aspettarsi nei prossimi mesi.
Cos’è il CIN e chi ha l’obbligo di esporlo
Il CIN è il Codice Identificativo Nazionale e serve a identificare in modo univoco ogni struttura ricettiva italiana, come previsto nell’ambito della “Disciplina delle locazioni per finalità turistiche, delle locazioni brevi, delle attività turistico-ricettive e del codice identificativo nazionale”.
Questo codice unifica in una banca dati nazionale tutto il settore turistico favorendone la crescita e la regolamentazione. Serve, infatti, a combattere l’evasione fiscale, a garantire una maggiore trasparenza per il mercato degli affitti brevi e a proteggere i consumatori dalle truffe.
L’obbligo di esporre il CIN riguarda i titolari o gestori di tutte le strutture alberghiere ed extralberghiere italiane nonché i locatori di unità immobiliari ad uso abitativo destinate a contratti di locazione per finalità turistiche e delle locazioni brevi, indipendentemente dalla tipologia di struttura e dalla collocazione geografica.
Quanto tempo hanno le strutture ricettive per ottenere ed esporre il CIN?
La normativa prevede 60 giorni di tempo a partire dal 1° settembre (120 giorni dopo la proroga, ndr) per ottenere ed esporre/pubblicare il CIN, prima di incorrere nelle sanzioni previste dalla normativa. Questo tempo, in realtà, può variare in relazione all’ottenimento del CIR, laddove obbligatorio:
- se è stato richiesto il CIR prima dell’applicazione del CIN (cioè fino a 60 giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale), ci sono ulteriori 60 giorni per mettersi in regola quindi 120 giorni in tutto
- se il CIR viene richiesto dopo l’applicazione del CIN, il tempo utile per ottenere il CIN scende a 30 giorni a partire dalla data di attribuzione del CIR
Il CIN sostituisce il CIR?
Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, il CIN non sostituisce il CIR.
Nelle regioni in cui è obbligatorio esporre il Codice Identificativo Regionale, entrambi i codici devono essere esposti e pubblicati. Prima di richiedere il CIN bisogna procedere all’ottenimento del CIR.
Nelle regioni e nelle province autonome in cui non vige l’obbligo di CIR, invece, sarà pubblicato soltanto il CIN.
Come si ottiene il CIR?
Prima di proseguire, soffermiamoci un attimo sul CIR, il Codice Identificativo Regionale. Vi è una certa variabilità regionale nelle norme che regolano il CIR, per cui l’obbligo di pubblicarlo varia da regione a regione, così come la data di decorrenza dell’obbligo e, in alcuni casi, la nomenclatura. Ad esempio, in Emilia Romagna l’obbligo di esporre il CIR decorre dal 1° gennaio 2024, in Molise non è obbligatorio, in Puglia il nome è cambiato da CIR a CIS.
Per chi ancora non avesse il CIR i passaggi per ottenerlo sono i seguenti:
- Collegati al portale Ross1000 della tua regione (ad esempio per Emilia Romagna: https://datiturismo.regione.emilia-romagna.it/)
- Fai il login usando lo SPID
- Clicca su “Anagrafica”
- Clicca su “Gestione strutture”
– nel box “Generale” troverai la voce “Codice regione”
CIN: dove si trova e come richiederlo
Il CIN va richiesto direttamente al Ministero del Turismo attraverso la piattaforma di gestione della BDSR (Banca Dati delle Strutture Ricettive). Per ottenerlo segui questi passaggi:
- Collegati a https://bdsr.ministeroturismo.gov.it/
- Clicca su “OTTIENI CIN”.
- Accedi con lo SPID.
- Scegli tra le strutture associate al tuo SPID quella per cui vuoi ottenere il CIN e clicca su “Dettaglio scheda”.
Attenzione: se sei censito come delegato, dovrai caricare sulla piattaforma la delega e la carta di identità del titolare prima di procedere.
- Inserisci tutti i dati richiesti e contrassegnati con asterisco
Attenzione a questi campi:
– “n. piazzole”, “n. posti letto” e “n. camere” sono campi con obbligatorietà alternativa;
– il campo “Tipo persona” richiede di scegliere tra “Fisica”, “Fisica con P.IVA” e “Giuridica”. - Una volta compilati tutti i campi richiesti, clicca su “Ottieni CIN”.
- Riceverai una mail con la comunicazione di assegnazione del CIN.
- Accedi nuovamente alla pagina di login per scaricare il pdf di riepilogo con il numero di protocollo del Ministero del Turismo.
Assistenza CIN: numeri e link di riferimento
Se hai difficoltà o riscontri problemi nella procedura per ottenere il CIN:
- Consulta il Manuale per operatore privato
- Contatta un esperto del Ministero del Turismo
Per approfondire l’argomento:
- Leggi le FAQ del Ministero del Turismo
- Scopri di più sulla BDSR